Skip to content

Software Sicurezza

Home News Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro
Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro
Lunedì 31 Agosto 2009 07:20

In osservanza al D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 2, ogni datore di lavoro, in relazione alla natura della propria azienda e tenendo conto delle misure generali di tutela dei lavoratori, è tenuto alla redazione di un documento contenente:

1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione citata;
3. il programma delle misure per migliorare nel tempo dei livelli di sicurezza;
4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Il datore di lavoro deve analizzare gli ambienti lavorativi dei quali è responsabile; per farlo può avvalersi di opportune check list, che possono essere utili per evitare errori o omissioni, ma che in nessun caso possono sostituire l’analisi dei luoghi stessi, intesa come risultato di verifiche dirette delle aree di lavoro.

In questo ambito, l’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) ha messo a punto una specifica linea guida (cfr. allegato 1), che prende in considerazione:

a) strutture edilizie - sicurezza e benessere dei lavoratori;
b) macchine ed impianti;
c) attività ed attrezzature di lotta agli incendi, che necessitano di essere opportunamente considerate nella compilazione del documento di valutazione dei rischi e nella successiva, importantissima, programmazione delle manutenzioni.

(Fonte ISPESL)

Visualizza "Allegato 1": Check list predisposta dall'ISPESL