| Protezione dei Rischi connessi con l'esposizione all'amianto |
| Venerdì 28 Agosto 2009 11:30 |
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In materia di amianto, visto il divieto di commercializzazione ed uso introdotto dalla Legge 257/1992, un’esposizione professionale è prevedibile allo stato attuale solo per le attività lavorative di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto (MCA), smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate. Il D.Lgs. 277/1991 all’art. 34 regolamentava tali attività, subordinandole alla presentazione di un Piano di lavoro all’organo di vigilanza (ASL) territorialmente competente, che aveva facoltà di rilasciare prescrizioni entro 90 giorni dall’invio della documentazione. Il D.Lgs. 81/2008 ha fatto proprio il contenuto del D.Lgs. 257/2006 che aveva introdotto alcune modifiche rispetto alla gestione dei Piani di lavoro; il nuovo iter procedurale previsto è il seguente: - per interventi di sopracopertura, incapsulamento, smaltimento di lastre a terra e per tutte le altre attività di manutenzione senza rimozione e demolizione (quale ad esempio la sostituzione delle grondaie su coperture in cemento-amianto), le imprese sono tenute (art. 250 D.Lgs 81/2008) a presentare una NOTIFICA all’Organo di vigilanza (ASL) prima dell’inizio dei lavori, (cfr. modello in allegato 1); - per ogni altro intervento di rimozione e demolizione, sia di amianto in matrice compatta che di amianto in matrice friabile, le imprese sono tenute (art. 256 D.Lgs 81/2008) a presentare un PIANO DI LAVORO all’Organo di vigilanza (ASL) almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori; i contenuti minimi di tale documento sono indicati dal comma 4 dell’articolo citato (cfr. modello in allegato 2). Rimane in vigore l’obbligo di relazione annuale sull’attività effettuata dalle imprese del settore (cfr. modello in allegato 3), come anche le Norme di buona tecnica emanate ai sensi degli artt. 12 comma 2 e 6 comma 3 della Legge 257/1992, ovvero i D.M. del 6/9/1994 e del 20/08/1999.
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