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Giovedì 27 Agosto 2009 10:00 |
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L’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 descrive gli “Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, ma non prende in considerazione l’eventualità che tale professionista si possa avvalere di collaboratori che lo possano coadiuvare nell’espletamento della propria funzione. Anche l’abrogato D.Lgs. 494/96 non regolamentava l’argomento; a tal proposito può venire in soccorso il documento della Regione Piemonte dell’Agosto 2001 intitolato “Linee guida per la risoluzione di criticità emerse in fase di applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro nei cantieri edili temporanei e mobili” (cfr. allegato 1). Il punto 2.2 del documento citato, alla domanda “E' ammissibile l'impiego di collaboratori da parte del coordinatore per l'esecuzione?”, recita così: “Il coordinatore per l'esecuzione non può legittimamente delegare ad altri nessuna delle funzioni e degli obblighi che gli sono assegnati dalla norma e che derivano da un incarico attribuito dal committente. Il coordinatore di esecuzione mantiene la responsabilità dell'attuazione dei compiti demandatigli, anche nel caso incarichi qualche suo collaboratore di coadiuvarlo nell'attività. Egli potrebbe rispondere (per esempio per un infortunio) in caso di mancanza del proprio collaboratore, anche nell'ipotesi in cui non fosse venuto a conoscenza della situazione di rischio”. Da questo autorevole parere, si evince la legittimità dell’impiego di collaboratori da parte del coordinatore per l’esecuzione, il quale però conserva in capo ogni responsabilità, sia civile che penale.
Visualizza "Allegato 1": Linee guida Regione Piemonte, Agosto 2001
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